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De Quattro

Riservatezza dati personali

Gentile condomino, La corretta gestione del trattamento dei dati personali secondo il regolamento europeo – GDPR 679/2016, impone alcune precisazioni relativamente al concetto di - riservatezza dei dati personali.
Tanto detto a nome del Condominio ed a tutela dello stesso, occorre ribadire e spiegare come lo stesso assolva al principio di privacy e al rispetto della riservatezza, obbligo al quale anche noi dobbiamo sottostare trattando i dati personali dell’utenza in modo corretto e conforme alle norme.

Quella che, con un termine ormai entrato nell’uso comune, viene indicata come privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo, da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all’individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di queste informazioni. Già con il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy) cioè il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, poi ripreso ed ampliato dal regolamento europeo, si evince chiaramente che la privacy non è solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso, ma anche l’adozione di cautele tecniche ed organizzative che tutti, compreso le persone giuridiche, devono rispettare per procedere in maniera corretta al trattamento dei dati altrui.

E' bene chiarire che i dati personali si dividono in varie categorie:
- dati sensibili: quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona; i dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono anche detti "supersensibili" in quanto sono gli unici per i quali non sussiste alcuna esenzione che ne consente l'uso in assenza di un consenso;
- dati semisensibili: categoria non ben definita, nella quale rientrano dati personali il cui trattamento può arrecare danni al titolare, come i dati relativi alle liste di sospettati di frode, i nominativi inseriti nelle centrali rischi, i dati relativi alla situazione finanziaria;
- dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo (compreso quello di posta elettronica), numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione;
- dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.

Il cardine della disciplina è dato dalla necessità del consenso per il trattamento dei dati personali, che deve essere libero e consapevole. Il trattamento deve essere inteso come una qualsiasi operazione, anche svolta senza mezzi elettronici, di raccolta, consultazione, elaborazione, conservazione, organizzazione, modificazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, cessione, cancellazione, distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento deve rispondere al cosiddetto principio di necessità, cioè si deve minimizzare l’utilizzazione di dati personali ed identificativi, così da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi oppure modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Da quanto appena detto emerge chiara l'impossibilità di rendere pubblici i dati dell’utenza. La normativa, quindi, prevede una serie di adempimenti che colui il quale effettua un trattamento, deve necessariamente porre in essere, altrimenti l’inosservanza di queste norme determina un illecito, amministrativo o addirittura penale. Ogni danno cagionato da un trattamento illecito dà luogo al risarcimento del danno, a meno che il Titolare/responsabile non provi che l’evento dannoso non gli è imputabile.
Per questi motivi e rispettosa dei dettami giuridici mi preme sottolineare a tutti di tutelare e non divulgare questi dati a terzi, ribadendo che i dati sono stati resi non alla persona ma al condominio per il disbrigo delle pratiche e delle azioni necessarie previste dalla funzione specifica.
Certa che di questa precisazione non vi era bisogno, per il valore professionale delle persone interessate, è stata comunque inviata per essere compliant con la normativa europea a tutela del Condominio nella sua forma giuridica.